Il testo d’iniziativa
Sappiamo che i testi delle iniziative sono complicati: per questo motivo abbiamo spiegato qui i termini più importanti del testo d’iniziativa. Clicca sul simbolo nel testo per una breve spiegazione!
Iniziativa popolare federale «Per una politica climatica sociale finanziata in modo fiscalmente equo (Iniziativa per il futuro)»
La Costituzione1 federale è modificata come segue:
Art. 129a2 – Imposta per il futuro
1 La Confederazione riscuote un’imposta sulle successioni e sulle donazioni delle persone fisiche al fine di costruire e preservare un futuro che meriti di essere vissuto.
2 La Confederazione e i Cantoni impiegano il gettito fiscale lordo dell’imposta per combattere la crisi climatica in modo socialmente equo e per apportare all’economia nel suo complesso la trasformazione necessaria a tal fine.
3 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Il gettito fiscale lordo dell’imposta è attribuito in ragione di due terzi alla Confederazione e di un terzo ai Cantoni. La competenza dei Cantoni di riscuotere un’imposta sulle successioni e sulle donazioni rimane invariata.
4 L’aliquota d’imposta è del 50 per cento. È esentata dall’imposta una franchigia unica di 50 milioni di franchi sull’importo complessivo della successione e di tutte le donazioni. L’imposizione avviene non appena la franchigia è superata.
5 Il Consiglio federale adegua periodicamente la franchigia al rincaro.
Art. 197 n. 153
15. Disposizione transitoria dell’art. 129a (Imposta per il futuro)
1 La Confederazione e i Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. la prevenzione dell’elusione fiscale, in particolare in relazione alla partenza dalla Svizzera, all’obbligo di registrare le donazioni e all’esaustività dell’imposizione;
b. l’impiego del gettito fiscale lordo per sostenere la trasformazione ecologica e socialmente equa dell’economia nel suo complesso, in particolare nei settori del lavoro, dell’alloggio e dei servizi pubblici.
2 Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative d’esecuzione, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 129a da parte del Popolo e dei Cantoni. Le disposizioni d’esecuzione si applicano retroattivamente alle successioni e alle donazioni posteriori all’accettazione dell’articolo 129a.
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1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.